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Pausa d’obbligo se si lavora al PC

Pausa d’obbligo se si lavora al PC

PAUSA D’OBBLIGO SE SI LAVORA AL PC

CHI OPERA CON IL MONITOR HA DIRITTO A INTERRUZIONI OGNI DUE ORE
Passare al lavoro 20 ore a settimana davanti a un computer basta per aver diritto alla sorveglianza sanitaria. E se il datore di lavoro nega questo diritto è prevista la pena dell’arresto (da 3 a 6 mesi) o quella dell’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. All’accertamento delle violazioni non è competente il ministero del lavoro (le direzioni provinciali del lavoro, dpl) ma gli uffici territoriali delle aziende sanitarie locali (Asl) o la procura della repubblica per l’effettuazione delle procedure di controllo. A precisarlo sono le Faq del ministero del lavoro, presenti sul sito internet istituzionale, in risposta a appositi quesiti in tema di sicurezza sul lavoro e attrezzature munite di viedeoterminali.

TUTELA AD HOC PER I VIDEOTERMINALISTI.
Accanto alle norme generali di tutela che si applicano in via ordinaria in ogni luogo di lavoro, il Tu sicurezza prevede disposizioni specifiche quando l’attività lavorativa venga svolta con l’ausilio di attrezzature munite di videoterminali (l’attrezzature più comune e ricorrente è il computer, il pc), ad eccezione dei lavoratori addetti ai posti di guida di veicoli o di macchine, ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto, ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all’utilizzazione da parte del pubblico, alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all’uso diretto di tale attrezzatura e alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. In modo particolare, il Tu sicurezza si preoccupa di disciplinare le attività lavorative svolte mediante l’uso di videoterminali, per tale dovendosi intendere gli schemi alfanumerici o grafici a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; i posti di lavoro che, nell’insieme, comprende tutte le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera o altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, accessori opzionali, apparecchiature connesse comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.
Variabile fondamentale infine è l’intensità di utilizzo di videoterminali: l’applicazione delle norme specifiche, infatti, riguarda i lavoratori che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali nette (cioè dedotte le interruzioni previste e di cui si dice appresso)

COME LAVORATORE AI VIDEOTERMINALI.
Dunque, perché il lavoratore rientri nella sfera di applicazione delle disposizioni specifiche previste dal Tu a proposito degli addetti a videoterminali è necessario che egli utilizzi per non meno di 20 ore settimanali un’attrezzatura munita di tale video. Questo limite è calcolato al netto delle pause cui ha diritto il lavoratore: quest’ultimo, infatti, ha titolo a un’interruzione dell’attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità delle predette interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale; in mancanza di un disposizione contrattuale specifica circa le interruzioni, il lavoratore ha comunque diritto a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

LE INTERRUZIONI.
Modalità e durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale, se il medico competente ne evidenzi la necessità. Resta comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio e al termine dell’orario di lavoro. Nel computo dei tempi di interruzione dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA.
I lavoratori addetti ai videoterminali, secondo le precedenti definizioni e limitazioni, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria (la disciplina è dettata all’articolo 41 del T.u.), con particolare riferimento:
a. Ai rischi per la vista e per gli occhi;
b. Ai rischi per l’apparato muscolo – scheletrico,
Sulla base delle risultanze degli accertamenti medici, in conseguenza della predetta sorveglianza
sanitaria, i lavoratori vengono classificati dal medico competente in uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione svolta:
a) Idoneità;
b) Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) Idoneità temporanea;
d) Idoneità permanente;

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni (punto b precedente) e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; la periodicità è quinquennale negli altri casi. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
Il lavoratore, inoltre, ha diritto a essere sottoposto a visita di controllo, dietro sua richiesta, qualora la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Infine, il datore di lavoro è tenuto a fornire a sue spese ai lavoratori tutti i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite mediche ne evidenziano la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

DOTT.SSA MONICA MELANI

LE SANZIONI PER DATORI E DIRIGENTI
Arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2.500 fino a 6.400 euro
· Non adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alla valutazione dei rischi (datore di lavoro)
· Non organizzare né predisporre i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi di legge (datore i lavoro)
· Non garantire al lavoratore il diritto a un’interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività; oppure a una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti (2 ore) di applicazione continuativa al videoterminale
· Non sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria con riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi; ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico
· Non garantire la periodicità minima delle visite di controllo per i lavoratori
· Non sottoporre a visita di controllo il lavoratore a sua richiesta
· Violare i requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminali
Arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 750 a 4.000 euro
· Non fornire, a proprie spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta,quando l’esito delle visite di controllo ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione (datore di lavoro)
· Non fornire ai lavoratori informazioni circa le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività e protezione degli occhi e della vista
· Non assicurare ai lavoratori una formazione adeguata

ATTENZIONE A SEDIE, TASTIERE E MOUSE

I computer portatili? Non sono sicuri se utilizzati senza schermo e senza tastiera esterna. Serve una miriade di controlli per garantire la sicurezza ai lavoratori. Partiamo dallo schermo. La risoluzione deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. L’immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Ancora, lo schermo deve essere orientabile e inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzatore. È possibile utilizzare un sostegno separatorio per lo schermo o un piano regolabile. Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all’utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. Passiamo alla testiera e mouse. La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani. Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti la tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore. La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare riflessi. Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. E il piano di lavoro? Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa tra i 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.
Dulcis in fundo il software: deve essere adeguato alla mansione da svolgere; di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore e deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività.

  • Cosa è tenuto a fare il datore di lavoro. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio complessivamente riferita alla sua azienda, è tenuto ad analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi; ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico o mentale; alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Di conseguenza, inoltre, è tenuto ad adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. Il datore di lavoro, ancora, è tenuto a organizzare e predisporre i posti di lavoro in conformità ai requisiti minimi previsti dal T.u. sicurezza. Infine, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili al posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell’attività e la protezione degli occhi e della vista, e ad assicurare ai lavoratori medesimi una formazione adeguata.
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