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Doni sotto l'albero senza ritenute

 

Milano, 13 Gennaio 2009

 

 

DONI SOTTO L’ALBERO SENZA RITENUTE

Fisco e contributi esclusi se il valore non supera i 258 euro

 

Dono di natale senza tasse e contributi, se di valore inferiore ai 258,24 euro. Un centesimo in più e ai lavoratori arriva il colpo di scure: tasse e contributi sull’intero importo corrispondente al dono aziendale. Non c’è scampo a tasse e contributi, invece, quando il dono consiste di una elargizione monetaria (le cosiddette liberalità): a prescindere dall’importo erogato, fisco e istituti di previdenza esigono a percentuale intera.

 

GLI EXTRA IN BUSTA PAGA.

            I fringe benefits rappresentano forme di remunerazione aggiuntive alla retribuzione principale del lavoratore, concesse dal datore di lavoro al dipendente. Insomma, degli extra in busta paga. Si tratta, per il fisco, di compensi in natura quantificabile (appunto ai fini fiscali e, quindi, anche contributivi) in base al loro “valore normale”.

            Per “liberalità” si intendono le erogazioni concesse dai datori di lavoro in occasioni di festività o ricorrenze, oppure quei sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente: o ancora i sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti al rifiuto opposto a richieste estorsive.

            La disciplina fiscale e contributiva del fringe benefits e delle liberalità è mutata radicalmente l’anno scorso, dal 29 maggio 2008.

            Fino tale data le due categorie di extra in busta paga avevano ciascuna una propria disciplina: la prima categoria (fringe benefit), dettata dal comma 3, dell’articolo 51 del Tuir (il dpr n. 917/1986); la seconda (liberalità) dettata dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo 51 de Tuir.

 

FRINGE BENEFIT.

            Rientrano nella categoria dei “fringe benefit” tutti i beni ceduti o i servizi prestati ai dipendenti dal datore di lavoro e dall’azienda. Si tratta, in sostanza, di compensi in natura quantificabili, ai fini fiscali, in base al loro “valore normale”.

            Per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o di quelli simili, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. Occorre inoltre far riferimento al tempo e al luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, al tempo o al luogo più prossimi. Per determinare il valore normale si fa riferimento, in quanto possibile ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

            In deroga a questo criterio di valutazione, per i più diffusi fringe benefits sono previste regole specifiche di determinazione. In particolare, vi sono criteri forfettari di quantificazione del valore dei seguenti veicoli aziendali; dei prestiti; dei fabbricati concessi in locazione, uso o comodato.

            La disciplina fiscale stabilisce che il fringe benefit non è soggetto a tassazione (ossia non concorre a formare il reddito dei lavoratori dipendenti ai quali sono attribuiti) se complessivamente d’importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, il fringe benefit concorre interamente a formare il reddito e, dunque, è soggetto per intero a tassazione.

            Da tale disciplina generale sono escluse alcune tipologie di fringe benefit quali la concessione in uso di autoveicoli, la concessioni di prestiti, i fabbricati dati in locazione o in uso o in comodato, i servizi di trasporto ferroviario, per le quali sono seguite delle regole particolari (e dettate dal comma 4 dell’articolo  del Tuir).

 

LE EROGAZIONI LIBERALI.

            Rientrano nella categoria delle “liberalità” tutte le erogazioni (appunto) liberali concesse dal datore di lavoro in occasione delle festività o di ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a euro 258,23, nonché i sussidi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del lavoratore dipendete e quelli corrisposti ai dipendenti vittime dell’usura (legge n. 108/1996) o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive (legge n. 172/1992).

            Il dl n. 93/2008 ha cancellato tale previsione, mediante l’abrogazione della relativa disposizione di riferimento (cioè il comma 5, lettera b), dell’articolo 51 del Tuir). Per effetto di tale soppressione, ha spiegato l’Agenzia delle entrate (circolare n. 59/2008), concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente e, dunque, pagano le tasse per l’intero importo le erogazioni liberali non superiori nel periodo d’imposta a 258,23 euro concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti e tutti gli altri sussidi prima esentati.

            In applicazione del principio di cassa che caratterizza la tassazione dei redditi di lavoro dipendente, inoltre, l’abrogazione ha effetto con riguardo alle somme e ai valori erogati successivamente alla data di entrata in vigore del dl n. 93/2008, quindi dal 29 maggio 2008.

 

 

 

IL NUOVO REGIME.

            In pratica, stando alla lettera della legge, le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non potevano essere più escluse dal reddito dei lavoratori, fino all’importo di euro 258,23 a partire dal 29 maggio 2008. tuttavia, ha evidenziato l’Agenzia delle entrate, “restano ferme le specifiche eccezioni previste nell’articolo 51 del Tuir”, il che significa la possibilità di ricorrere alle eccezioni previste a proposito dei “fringe benefit”. Infatti l’Agenzia ha comunicato (nella circolare n. 59/2008) di ritenere che la previsione dell’articolo 51, comma 3, del Tuir fornisca dei criteri che “debbano essere utilizzati anche se il benefit consiste in una erogazione liberale in natura”. Pertanto, se la liberalità è erogata in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) rientra nella previsione di esclusione del reddito ove risulti d’importo non superiore, nel periodo d’imposta, a euro 258,23. Non solo; ma l’esenzione ora si applica anche alla liberalità erogata a un solo dipendente non essendo più richiesto che la sua erogazione venga concessa in occasione di festività o di ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PRINCIPALI REDDITI ESENTI

Contributi obbligatori previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore

Sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari dal dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura (erogati fino al 29 maggio 2008)

Contributi versati per la previdenza complementare

Erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o accordi e regolamenti aziendali a fronte di spese sanitarie deducibili dal reddito

Il valore delle azioni offerte a tutti i dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 2.065,83euro, a condizione che non siano riacquisite dalla società emittente o dal datore di lavoro e cedute prima che siano trascorsi tre anni.

Indennità sostitutive vi vitto (compresi ticket restaurants) fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro

Erogazioni liberali concesse (fino al 29 maggio 2008) in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, per un importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro

Prestazioni di servizi di trasporto collettivo in favore di tutti o di categorie di dipendenti

Contributi per assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi finalità assistenziale, nel limite massimo attualmente fissato in 3.615,20

Somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche ds parte di familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari

Mance percepite (nella misura del 25%) dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AUTO AZIENDALE, I PRESTITI E L’ALLOGGIO

Il più rinomato tra i fringe benefits è l’auto aziendale. Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori utilizzati oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato (concessi cioè in uno promiscuo), si utilizza un criterio forfettario che prescinde dalla effettiva percorrenza e dai costi effettivamente sostenuti. Il valore del fringe benefit è pari al 30% dell’importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile delle tabelle Aci, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per l’utilizzo del mezzo. Se il veicolo non è concesso in uso promiscuo, la suddetta regola forfettaria di valorizzazione del fringe benefit non trova applicazione. In tale ipotesi: per il veicolo concesso per uso esclusivamente personale, il valore del fringe bene è determinato secondo la regola generale del valore normale; l’utilizzo di veicoli per uso esclusivamente aziendale non occorre, invece, a formare il reddito del dipendente. Le tabelle nazionali vengono elaborate annualmente dall’Aci e pubblicate dal ministero dell’economia sulla gazzetta ufficiale. Quelle relative al prossimo 2010 sono sul S.O. n. 233 alla G.U. n. 289 del 12 dicembre 2009. Tutte le forme di finanziamento concesse dal datore di lavoro al dipendente (eccetto alcune, si veda più avanti) rappresentano fringe benefits, indipendentemente dalla loro durata. Sono compresi anche i finanziamenti concessi da terzi (ad esempio un istituto di credito) con i quali il datore di lavoro ha stipulato un accordo o una convenzione. Il valore del prestito sul quale il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la trattenuta d’imposta è pari al 50% della differenza tra interessi calcolati al tasso ufficiale stabilito dalla banca centrale europea (vigente a fine anno) e interessi calcolati al tasso applicato sui prestiti. Non costituiscono fringe benefits (e quindi sono esclusi dalla tassazione) i finanziamenti di durata non superiore a 12 mesi concessi (a seguito di accordi aziendali) ai dipendenti con contratto di solidarietà ed in cassa integrazione guadagni; i finanziamenti concessi fino al 31 dicembre 1996; gli acconti e le anticipazioni della retribuzione; i prestiti concessi ai dipendenti vittime dell’usura; le somme concesse ai dipendenti per danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

Anche i fabbricati concessi in locazione, uso o comodato al dipendente è un fringe benefit. In tal caso, il criterio di determinazione del valore è diverso, a seconda che il dipendente abbia o meno l’obbligo di dimora nello stesso e che il fabbricato sia iscritto o no in catasto.

 

 

DOTT.SSA MONICA MELANI

 

 


MERCOLEDÌ 13 GENNAIO 2010 - ora: 17.33

 

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