Divisa e collaboratori occasionali
MILANO, 30 MARZO 2009
SPETT.
CLIENTELA
OGGETTO: CON LA DIVISA E' LAVORO DIPENDENTE- Recente sentenza della Cassazione mette i paletti alle prestazioni occasionali.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 58/2009 ha affermato che il fatto che il lavoratore sia tenuto a indossare una divisa come abbigliamento di lavoro è indice di subordinazione, che esclude un'autonomia delle prestazioni.
La pronuncia che prende in esame il caso specifico di un cameriere di un ristorante, inoltre, non ammette la possibilità di negare l'esistenza della subordinazione (riconoscendo quindi l'autonomia del rapporto di lavoro) neanche a motivo della scarsità e saltuarietà delle prestazioni rese.
La pronuncia della Cassazione arriva su appello di un lavoratore che, occupato come cameriere di un ristorante, aveva fatto ricorso al Tribunale per ottenere il pagamento delle differenze retributive dovute per prestazioni rese in regime di subordinazione per cinque giorni alla settimana, nonché per la reintegrazione ed il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. Il Tribunale rigettava il ricorso e così pure la corte di Appello di Roma che, successivamente adita, confermava la decisione del primo giudice perché, spiegava tra l'altro, "dalle testimonianze erano risultate prestazioni lavorative eseguite saltuariamente e senza vincolo di subordinazione".
Contro questa decisione, dunque, il lavoratore ha presentato ricorso per Cassazione sostenendo che la subordinazione fosse da considerare invece come provata perché "del tutto univoca e pacifica è la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con prestazioni di cameriere e con retribuzione a percentuale".
Per la Cassazione il lavoratore ha ragione. Perché non può accogliersi la tesi secondo cui il vincolo di subordinazione manca nelle prestazioni caratterizzate da "discontinuità , occasionalità , vera e propria saltuarietà ": Secondo la giurisprudenza, spiega la Corte, il vincolo di subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro; con la conseguenza che la scarsità e la saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro. A ciò si aggiunge che, per contro, sono indice di subordinazione l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori.
Nel caso specifico, inoltre, la Cassazione, ha stabilito che non è possibile lavorare da autonomi "quale cameriere in un ristorante senza coordinamento con i colleghi e libero dalle direttive del datore, direttive che si concretizzano tra l'altro, nell'uniformità dell'abbigliamento, nella distribuzione dei tavoli, nell'orario di lavoro".
Vi ho inviato stralcio di questa Sentenza, affinchè possiate riflettere sulle Vs. collaborazioni occasionali.
A disposizione per chiarimenti, porgo cordiali saluti.
DOTT. MONICA MELANI
MARTEDÌ 31 MARZO 2009 - ora: 00.00
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