Decreto anti-crisi
Milano, 31 gennaio 2009
CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO ANTI-CRISI
RIFERIMENTI: DECRETO LEGGE N. 185/2008 CONVERTITO IN LEGGE IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE SULLA
GAZZETTA UFFICIALE
In data 27 gennaio 2009, è stato convertito in legge il decreto anti-crisi (Decreto Legge n. 185/2009) contenente una serie di misure volte ad affrontare l'attuale emergenza finanziaria ed economica del Paese. In particolare, il provvedimento prevede interventi a favore delle famiglie a basso reddito (c.d. bonus famiglie), l'introduzione degli ammortizzatori sociali in deroga, le proroghe, per l'anno 2009, della detassazione dei premi di produttività , per gli anni 2009 e 2010, delle detrazioni per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti, la riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso.
La manovra anticrisi è legge. Il Decreto Legge n. 185/2008 è stato, infatti, convertito in legge in data 27 gennaio 2009. Il provvedimento contiene un pacchetto di misure varate dal governo per fronteggiare il difficile momento economico che sta attraversando il Paese.
Tra le misure di particolare interesse per datori di lavoro e lavoratori si segnalano:
- il bonus famiglie, sottoforma di incentivo una tantum, di importo variabile da 200 a 1.000 euro, per i nuclei a basso reddito e i pensionati che vivono da soli;
- la proroga, a tutto il 2009, della detassazione dei premi di produttività ;
- la proroga fino al 2010 delle detrazioni per familiari a carico in favore dei soggetti non residenti;
- la riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso;
- l'ampliamento degli ammortizzatori sociali.
Di seguito si propone una sintesi delle misure sopra elencate da approfondire in seguito.
Bonus famiglie
In fase di conversione in legge del Decreto n. 185/2008, è stato posticipato al 28 febbraio 2009 (nella stesura originaria il decreto indicava il 31 gennaio 2009) il termine per la presentazione ai sostituti d'imposta delle richieste del bonus in oggetto sulla base dei dati (reddito complessivo e composizione del nucleo familiare) relativi al periodo d'imposta 2007.
Analogo slittamento non è stato, invece, previsto per il termine di corresponsione del beneficio da parte del sostituto d'imposta, termine che rimane confermato al 28 febbraio 2009. Sul punto si ritiene necessario un tempestivo intervento da parte dell'Agenzia delle Entrate volto a chiarire oltre che la tempistica per l'erogazione anche le modalità operative da seguire.
Proroga per il 2009 della detassazione dei premi di produttività
Viene confermata, per tutto il 2009 e con riferimento al settore privato, l'applicazione dell'imposta sostitutiva pari al 10% limitatamente ai premi di produttività . Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2008, hanno prodotto un reddito di lavoro subordinato non superiore a 35.000 euro. Concorrono alla formazione del predetto importo anche le somme assoggettate a imposta sostitutiva.
L'ammontare massimo di remunerazione agevolabile è fissato in misura pari a 6.000 euro. Se il sostituto che dovrà applicare il regime sostitutivo d'imposta è diverso da quello che ha rilasciato il CUD 2009 (relativo ai redditi 2008), il lavoratore dovrà rilasciare una attestazione nella quale dichiara l'ammontare del reddito conseguito nell'anno 2008.
Proroga delle detrazioni per carichi di famiglia per i non residenti
Prorogata fino all'anno 2010 la detrazione fiscale per carichi di famiglia in favore dei soggetti non residenti introdotta, in via temporanea, per gli anni 2007, 2008 e 2009.
riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso
In materia di ravvedimento operoso, viene confermata la riduzione delle sanzioni contenute nell'articolo 13 del D.Lgs n. 472/1997, già prevista nel testo originario del Decreto Legge n. 185/2009.
In particolare, con riferimento all'ipotesi di omesso o insufficiente versamento delle ritenute, il sostituto d'imposta può regolarizzare il suo operato
- entro 30 giorni, versando la sanzione ridotta pari al 2,5% (1/12 della sanzione piena pari al 30%) dell'importo non versato ovvero
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione, versando la sanzione ridotta pari al 3% (1/10 della sanzione piena pari al 30%) dell'importo non versato.
Le misure delle sanzioni sopra indicate trovano applicazione dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del Decreto Legge n. 185/2008.
ammortizzatori sociali
L'indennità di disoccupazione è estesa a tutti i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali.
È riconosciuto, inoltre, l'accesso,
- per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista
 a un trattamento, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali,
- per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti
 all'istituto sperimentale per il triennio 2009-2011, di tutela del reddito, pari al 10% del reddito dell'anno precedente, a condizione che l'attività sia svolta in regime di monocommitenza.
Dott.ssa Monica Melani
SABATO 31 GENNAIO 2009 - ora: 00.00
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