ELABORAZIONE DELLE PAGHE CON HR PORTAL

Elaboriamo le paghe e i contributi con il più avanzato sistema web-based attualmente sul mercato: HR PORTAL … continua

CONSULENZA DEL LAVORO E SINDACALE

Lo studio fornisce consulenza nell’ambito del lavoro e del Diritto Sindacale e industriale, seguendo e consigliando il cliente… continua

È ARRIVATO IL PORTALE CENTURION!

Categoria: Circolari

OGGETTO: SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 50% PER I CONTRATTI IN ROSA

OGGETTO: SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 50% PER I CONTRATTI IN ROSA

In due decreti del 2 settembre 2013, i ministeri del lavoro e dell’economia hanno individuato, per il 2013 e il  2014, i settori e le professioni in cui può operare lo sgravio contributivo del 50% sulle assunzioni di donne disoccupate da almeno 6 mesi, come previsto dalla Legge n. 92/2012 (riforma Fornero). Tra le altre, sono agevolate tutte le assunzioni in agricoltura, quelle di artigiane e operaie metalmeccaniche specializzate, nonché le assunzioni nel settore delle costruzioni e dei servizi di informazione e comunicazione.

Lo sgravio interessa i datori di lavoro privati, incluse le cooperative, e riguarda anche i contratti a scopo di somministrazione; lo sgravio è del 50% dei contributi dovuti all’Inps e all’Inail a carico del datore di lavoro per una durata che varia a seconda del tipo di assunzione:

1) 12 mesi in caso di contratto a termine, anche in somministrazione;

2) 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto originariamente a termine (stabilizzazione);

3) 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

QUANDO SPETTA L’INCENTIVO: Lo sgravio spetta per le assunzioni 1) di uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi; 2) 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto originariamente a termine (stabilizzazione); 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato.

Lo sgravio spetta sulle seguenti assunzioni:

a) Uomini o donne con almeno 50 anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;

b) Donne di ogni età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;

c) Donne di ogni età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale e di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;

d) Donne di ogni età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
Per donna “priva di impiego regolarmente retribuito” si intende che negli ultimi 6 mesi non è stata prestata attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero se negli ultimi 6 mesi è stata svolta attività lavorativa autonoma o parasubordinata da cui si sia ricavato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (lavoro autonomo: 4.800 euro; lavoro parasubordinato: 8.000 euro).

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti.

OGGETTO: VIA LIBERA ALLA TOTALIZZAZIONE RETRIBUTIVA

OGGETTO: VIA LIBERA ALLA TOTALIZZAZIONE RETRIBUTIVA

Spettabile clientela,
non perdete il contenuto di questa circolare. Interessa tutti voi!!!! Ci riferiamo alla circolare Inps n. 120 del 6 agosto 2013 che alleghiamo alla presente, che prevede la possibilità di avvalersi della facoltà di sommare i contributi versati in diverse gestioni e ottenere, così, il diritto ad una
pensione, presentando la domanda all’ultimo ente previdenziale di iscrizione. La domanda va presentata dall’interessato o da un erede (in caso di reversibilità). La pensione, unica, ma con oneri a carico di ciascuna gestione, è erogata dall’Inps. In pratica, la circolare Inps, dà attuazione alla nuova facoltà di cumulo dei periodi contributivi introdotta dalla Legge di Stabilità 2013, quale rimedio a favore dei dipendenti (soprattutto pubblici) restati senza facoltà della ricongiunzione gratuita.
Ricordiamo che è stata la legge n. 122/2010 ad abrogare le ricongiunzioni gratuite. Da allora (era il luglio 2010), i lavoratori non possono più spostare i contributi da un fondo ad un altro conservando pienamente i diritti pensionistici, se non a pagamento. L’alternativa, gratuita, è la totalizzazione. Tuttavia, mentre la ricongiunzione consentiva di avere una pensione “retributiva” (cioè calcolata con il vecchio e più conveniente sistema commisurato allo stipendio), la totalizzazione impone il calcolo “contributivo” (cioè in base ai contributi versati
e, dunque, meno conveniente).
La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza diritto a pensione, la facoltà di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel fondo pensione lavoratori dipendenti Ago (assicurazione generale obbligatoria). In tal caso, il trasferimento della contribuzione tra le diverse gestioni avviene senza oneri a carico degli interessati, cioè gratuitamente.
Alleghiamo alla presente, il testo della circolare Inps. Buona giornata.
OGGETTO: LE ISTRUZIONI DELL’INPS PER IL BONUS ASSUNZIONI GIOVANI

OGGETTO: LE ISTRUZIONI DELL’INPS PER IL BONUS ASSUNZIONI GIOVANI

La circolare Inps n. 131/2013 del 18 settembre 2013, ha previsto la procedura per il riconoscimento del bonus assunzione giovani (ne abbiamo parlato prima delle ferie). La procedura ruota intorno all’autorizzazione dell’Inps in base alla disponibilità di risorse. Ricordiamo che il bonus interessa tutti i datori di lavoro in caso di assunzione di giovani tra i 18 e i 29 anni ossia, precisa l’Inps, di giovani che al momento dell’assunzione hanno compiuto 18 anni ma non 30 anni. I giovani devono essere privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi oppure privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Il bonus vale sulle assunzioni a tempo indeterminato (per 18 mesi) e sulle stabilizzazioni (per 12 mesi); è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali riconosciuta ai neoassunti, fino all’importo massimo di 650 euro mensili per le assunzioni di giovani di età tra i 18 e i 29 anni effettuate entro il 30 giugno 2015 ad
incremento della forza lavoro aziendale.
Il decreto lavoro ha collegato l’effettività del bonus alla disponibilità di risorse, affidando all’Inps il compito di verificare la condizione mediante specifica procedura, introdotta con la circolare 131. La procedura si presenta complessa prevedendo l’invio di due domande ed il rispetto di tre termini, peraltro perentori: se non si rispettano si decade dall’incentivo. La procedura inoltre può essere pure slegata dall’assunzione, nel senso che quest’ultima può avvenire sia prima che durante la procedura stessa (ma mai dopo). Il primo passo è l’invio della domanda di ammissione all’incentivo, che va fatto on-line con modulo “76-2013” (il servizio però non è ancora disponibile su internet). Nei tre
giorni successivi all’invio della domanda, l’ Inps, verificata la disponibilità di risorse, dà l’ok di “prenotazione” al datore di lavoro sempre per via telematica. L’ok c’è soltanto nel caso di esito positivo della verifica di disponibilità di risorse; l’esaurimento dei fondi, invece, verrà comunicato
dall’Inps con avviso generale su Internet. Dal momento in cui il datore di lavoro riceve il sì della prenotazione, iniziano a decorrere i tre termini perentori:

a) Entro sette giorni lavorativi va fatta l’assunzione del giovane, ossia la stipulazione del contratto di lavoro; l’adempimento non va fatto, ovviamente, qualora l’assunzione sia già stata fatta, come nel caso di assunzioni effettuate dal 7 agosto;
b) Entro 14 giorni lavorativi il datore di lavoro deve presentare la seconda istanza, per comunicare all’Inps l’avvenuta stipulazione del contratto di lavoro; l’Inps precisa che è questa istanza che sostituisce la domanda definitiva di ammissione al beneficio;
c) entro lo stesso termine di 14 giorni lavorativi, infine, deve effettivamente iniziare il rapporto di lavoro, con l’avvio delle prestazioni.
Se vi sembra facile accedere a queste presunte agevolazioni, battete un colpo
Oggetto: nuovi limiti di reddito per gli assegni per il nucleo familiare

Oggetto: nuovi limiti di reddito per gli assegni per il nucleo familiare

Con la circolare n. 85/2013 l’Inps ha reso noti i nuovi limiti reddituali validi da ieri 01/07/2013 per gli assegni familiari. Tali soglie, valide fino al 30/06/2014 per i percettori di reddito da lavoro dipendente, ovvero lavoratori dipendenti, pensionati e iscritti in via esclusiva alla gestione separata, sono il frutto della rivalutazione al 3% del costo della vita registrato dall’Istat tra il
2011 ed il 2012.
Ai fini di questa prestazione occorre prendere in considerazione il nucleo composto dal lavoratore richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, anche maggiorenni se inabili. In
caso di separazione, la legge n. 54/2006 stabilisce che entrambi i genitori hanno titolo ad ottenere l’Anf, anche se solo uno di essi potrà presentare effettiva domanda.
Parametro fondamentale per il calcolo della prestazione è, appunto, il reddito: a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare viene fissato un importo annuale di riferimento che diminuisce al crescere del reddito. Per la famiglia-tipo, composta da due genitori e due figli minori, si parte da 3.100 euro annui per un redito fino a 14.198,48 euro; per ogni
113,58 euro sopra tale limite si formano tanti scaglioni di reddito per ciascuno dei quali l’importo dell’Anf decresce progressivamente di 1,08 euro.
Le principali novità introdotte riguardano:
1 la rideterminazione dei livelli reddituali e della misura dell’Anf per le famiglie con entrambi od un solo genitore e almeno un figlio minore, privi  di componenti inabili (tabelle 11/12);

2 l’incremento del 15% della misura della prestazione per tutti gli altri nuclei famigliari con figli (tabelle dalla 13 alla 19);

3 per i nuclei con almeno quattro figli/equiparati entro i 26 anni, la rilevanza, nel calcolo dell’Anf, dei figli/equiparati tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti.

Il reddito rilevante complessivo del nucleo familiare preso in considerazione per la determinazione della prestazione si compone di tutti i redditi conseguiti dagli appartenenti al nucleo familiare nell’anno solare antecedente il 01/07 di ogni anno. Indipendentemente comunque dai limiti tabellari indicati dall’Istituto, è necessario che almeno il 70% di detto reddito provenga da entrate di lavoro dipendente e pensione. Le uniche  entrate non rilevanti ai fini di questo computo sono:

1  redditi derivanti da TFR;

2 Anf;

3 rendite vitalizie Inail;

4 pensioni di guerra;

5 pensioni tabellari dei militari di leva infortunati;

6  indennità di accompagnamento per invalidi, ciechi parziali, sordomuti, minori mutilati e invalidi civili.

Gli assegni per il nucleo familiare spettano anche ai lavoratori part-time (nella misura intera per i rapporti sopra le 24 ore settimanali e solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa per i contratti verticali od orizzontali sotto le 24 ore) e a  collaboratori e professionisti privi di altra copertura, previo versamento aggiuntivo dello 0,72% per prestazioni non pensionistiche.

La domanda – che deve essere presentata a partire dal mese di febbraio per le prestazioni relative all’anno precedente – e la relativa erogazione, saranno rispettivamente indirizzata ed effettuata dal datore di lavoro, (anche dopo la risoluzione del rapporto entro il limite di 5 anni) qualora il richiedente eserciti attività di lavoro dipendente (utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente circolare) oppure direttamente dall’Inps, qualora il richiedente sia addetto ai servizi domestici, operaio agricolo dipendente a termine, lavoratore iscritto alla gestione separata o abbia diritto agli Anf in quanto beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

Infine, ricordiamo che le domande compilate dai dipententi dovranno pervenire in fotocopia al nostro Studio prima delle elaborazioni del mese di luglio 2013.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso, porgiamo distinti saluti.

Oggetto: replica trasmissione di mercoledì 22 maggio.

Oggetto: replica trasmissione di mercoledì 22 maggio.

Spett. le Clientela,
stasera alle ore 20 su Antenna 3 (canale 11 del digitale terrestre) andrà in onda la replica della trasmissione FORUM DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE, riguardante l’internazionalizzazione delle PMI  e l’obbligo del DVR in scadenza al 31 maggio 2013. Sono ospiti della trasmissione il Dott. Luca Manzoni, Amministratore Delegato di Nuncas Italia SpA, il Dott. Mario Galimberti, Account Manager di Zucchetti SpA, Franco Fedele, Coordinatore Regionale di Confartigianato ed il Dott. Vito Gioia, Amministratore Delegato di AMROP Srl.

Buona visione a tutti!

Oggetto: il Bonus bebè ai nastri di partenza

Oggetto: il Bonus bebè ai nastri di partenza

Lo scorso 16 maggio l’Inps ha pubblicato il bando per l’accreditamento degli asili nido (che devono rispettare determinati requisiti, quali quelli di regolarità contributiva, previdenziale, assicurativa, in termini di sicurezza sul lavoro e di normative antincendio), con scadrà il 5 luglio prossimo, ai fini della redazione di un elenco annuale di strutture abilitate, alle quali le madri lavoratrici potranno (facoltativamente) affidare il neonato ed ottenere il pagamento del servizio tramite la  rinuncia e conversione del congedo parentale in contributo economico da parte dell’istituto (c.d. “Bonus bebè”). Il contributo, introdotto in via sperimentale per il periodo 2013/2015 dalla Riforma Fornero(legge n. 92/2012), rappresenta un’importante alternativa al congedo parentale, da utilizzare entro 11 mesi dal termine del congedo di maternità per l’acquisto di  servizi di baby-sitting oppure un  contributo per pagare gli oneri della rete pubblica o privata di servizi per l’infanzia.

Il bonus in oggetto si può ottenere dietro presentazione di domanda telematica all’istituto, che redigerà una  graduatoria tenendo conto tra l’altro dell’Isee come criterio prioritario, e verrà erogato per un massimo di sei mesi (tre per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata), per un importo pari a 300 euro.Segnaliamo, inoltre, come il contributo sia liquidato direttamente dall’Inps per il pagamento dei servizi degli asili nido accreditati, mentre per i servizi di babysitting è prevista l’erogazione di voucher lavoro.

Oggetto: scatta l’ora della PEC

Oggetto: scatta l’ora della PEC

Come per società e professionisti, con l’art. 5 del decreto legge n. 179/2012 è stato esteso l’obbligo di dotarsi di una  casella di posta elettronica
certificata (PEC) anche per le  imprese individuali già iscritte al registro delle imprese, attraverso la comunicazione del proprio indirizzo, utilizzando il servizio online “Pratica Semplice” del sito www.registroimprese.it, entro il prossimo 30 giugno. La PEC è un sistema di posta elettronica che consente lo scambio di messaggi e documenti con la massima sicurezza e con il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno.

Queste garanzie rendono la posta elettronica certificata una valida alternativa alla sede legale per le notifiche, tanto che la Pubblica Amministrazione, nel tempo, la adotterà in misura sempre crescente. La certificazione dell’invio e della ricezione dei documenti è a tutti gli effetti una  prova legale dell’avvenuta spedizione, ovvero una garanzia per il mittente e per il  destinatario.
Segnaliamo come  sia necessario assolvere questo adempimento  tassativamente entro il termine comunicato, pena la sospensione di 45
giorni di qualsiasi pratica di impresa individuale inviata al registro imprese e al repertorio economico amministrativo se, nella visura  camerale non è presente l’indirizzo PEC; trascorso tale periodo di tempo,se non si sarà provveduto al reinvio della pratica con l’aggiunta del quadro PEC
o, in alternativa, all’invio di una nuova comunicazione con la sola specifica della PEC, la pratica si intenderà a tutti gli effetti non inviata. Per attivare una casella di posta elettronica certificata occorre rivolgersi ad un  gestore autorizzato dalla normativa di riferimento e regolarmente  iscritto  nell’apposito  elenco  pubblico  consultabile  online  all’indirizzo www.digitpa.gov.it. Attivata la casella, occorrerà iscrivere il proprio indirizzo di posta al registro delle imprese come indicato nel paragrafo precedente.
Ricordiamo che questo servizio gratuito è riservato al titolare di impresa individuale in possesso di apposito dispositivo di firma digitale, che trasmetterà il proprio codice fiscale (che deve coincidere con quello dell’impresa).

Oggetto: doppio contributo per due attività

Oggetto: doppio contributo per due attività

Con la circolare n. 78/2013 l’Inps precisa come la validità del principio di attività prevalente (art. 1, comma 208, legge n. 662/1996) sia ammissibile solo per artigiani, commercianti e coltivatori diretti e, di conseguenza, non trovi applicazione qualora un’attività preveda l’iscrizione alla  gestione separata, comportando così l’obbligo di doppia contribuzione.

La questione, largamente dibattuta ed oggetto di numerosi casi di giurisprudenza, riguarda in sostanza quei lavoratori autonomi che esercitino contemporaneamente due attività: una soggetta alla gestione separata e un’altra alla gestione artigiani e commercianti. L’esempio emblematico è stato quello dei soci di società ai quali l’Inps ha sempre chiesto due contributi: come commercianti e come amministratori (gestione separata). I soci hanno sempre sostenuto di dover pagare un solo contributo, invocando il “principio dell’attività prevalente” sopra menzionato; l’istituto ha dapprima rigettato questa tesi, che successivamente è stata accolta dalla Cassazione a sezioni unite (sent. n. 3240/2010). È poi intervenuto il legislatore che, con l’art. 12 comma 11 del Dl n. 78/2010, ha interpretato la norma imponendo la tesi dell’Inps. Infine, la Cassazione (sent. n. 17074/2011 e 17076/2011) è ritornata sulla questione ed ha confermato l’indirizzo a favore dell’Inps.

L’Inps chiarisce la propria posizione ricordando come il principio dell’attività prevalente valga  esclusivamente in relazione agli iscritti alla gestione dei lavoratori autonomi (commercianti, artigiani e coltivatori diretti) e validità dello stesso sia  retroattiva, trovando applicazione ai rapporti previdenziali attivi e ai periodi contributivi ancora recuperabili nei termini di prescrizione. Dunque,deve versare due contributi: per far scattare l’obbligo d’iscrizione  alla gestione commercianti basta la  ricorrenza dei caratteri di “abitualità” e “professionalità”  dell’attività lavorativa, a prescindere dal requisito della prevalenza.

Ancora, segnaliamo che i contrastati orientamenti giurisprudenziali, infine, hanno indotto l’Inps a optare per una  riduzione delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi. In particolare, si applica ai periodi contributivi con scadenza fino al 31 luglio 2010, ad eccezione delle fattispecie già definite, quali sentenze passate in giudicato o pagamenti effettuati senza riserva di ripetizione.

Le comunicazioni dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza

Le comunicazioni dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza

Milano, 21/05/2013

                                                                                                            Spett. le CLIENTELA

Oggetto: al via le comunicazioni dei dati sanitari rilevanti per la sicurezza.

Dal 22 maggio al 30 giugno i medici competenti, secondo il disposto dell’art.40 del T.u. Sicurezza, saranno tenuti a provvedere alla trasmissione delle comunicazioni al SSN dei contenuti delle cartelle sanitarie rilevanti ai fini della sicurezza sul lavoro (nell’ambito della sorveglianza sanitaria) per l’anno 2012, ovvero i dati individuati dal Dm 9 luglio 2012. Durante questo intervallo temporale, definito “transitorio”, è da intendersi  sospesa la sanzione per mancata comunicazione (a carico del medico e di importo variabile da 1.000 a 4.000 euro), per far fronte alle eventuali difficoltà operative e di funzionalità, legate, precisa il Ministero del Lavoro, alla predisposizione di una procedura telematica dedicata, volta a favorire e semplificare l’adempimento, in collaborazione con l’Inail.  Segnaliamo, infine, che sarà possibile registrarsi sul portale Inail, per l’inserimento e l’invio dei dati, a partire dal 22 maggio (e reperire il manuale d’uso dell’applicativo web), mentre  la trasmissione  online delle informazioni da parte dei medici potrà partire dal 31 maggio. Al 30 giugno è fissato il termine per la trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria relativi all’anno 2012.

 

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso,

porgiamo distinti saluti.

 Dott.ssa Monica Melani

Oggetto: flussi stagionali 2013

Oggetto: flussi stagionali 2013

Spett. le Clientela,

è imminente la pubblicazione in G.U. del decreto del Governo sullaè imminente la pubblicazione in G.U. del decreto del Governo sulla  programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l’anno in corso. L’Esecutivo prevede l’ammissione
nel territorio italiano di complessive 30.000 unità, che il Ministero del Lavoro dovrà ripartire tra le regioni e le province autonome.
Sempre l’art. 1 del Dpcm 15/02/2013 elenca nel dettaglio i Paesi di provenienza dei lavoratori stagionali ammessi e, al terzo comma, precisa come una quota pari a 5.000 unità del totale previsto venga riservata ai lavoratori non comunitari che abbiano già prestato lavoro subordinato stagionale nel territorio italiano per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti  richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro
subordinato stagionale allo Sportello Unico per l’immigrazione.

 

Dpcm 15-02-2013 – Flussi stagionali 2013